09
Feb

Attuazione sull'articolo 43 della direttiva 2013/32/UE sulle procedure d'asilo

La relazione si concentra esclusivamente sull'attuazione dell’art. 43 della direttiva “Procedure di asilo”, un articolo che prevede la possibilità degli Stati membri di esaminare una domanda di asilo presentata alla frontiera o in una zona di transito.

Ad oggi non esiste nessuna relazione sull’attuazione complessiva della direttiva che data del 2013, né tanto meno la Commissione ha valutato l’impatto della modifica della stessa direttiva avvenuta nel 2016 e l’impatto del Nuovo Patto sulle Migrazioni pubblicato lo scorso anno.

La relazione contiene delle raccomandazioni elaborate sulla base di uno studio realizzato da EPRS.

Gli elementi di maggior rilevo contenuti in questa relazione riguardano:

- il trattenimento: tutti gli Stati membri esaminati nella valutazione dell'attuazione europea da parte dell'EPRS trattengono i richiedenti asilo nel quadro delle procedure di frontiera sebbene la direttiva accoglienza preveda il trattenimento solo in circostanze eccezionali. Si chiede pertanto agli Stati membri di garantire misure alternative al trattenimento nonché di prevedere condizioni di accoglienza dignitose nelle strutture alle frontiere.

- Minori: si ribadisce il principio dell’interesse superiore dei minori e la posizione secondo cui i minori non dovrebbero mai essere trattenuti nell'ambito delle procedure di frontiera e che tali procedure possono essere applicate ai minori solo qualora esista un'alternativa al loro trattenimento.

- Respingimenti: si sono registrati in questi ultimi anni numerosi casi di respingimento alle frontiere senza la registrazione delle domande di asilo, anche nel contesto delle procedure di frontiera. Si ricorda pertanto che il rifiuto automatico di ingresso, il respingimento e le espulsioni collettive sono vietati dal diritto dell'UE e dal diritto internazionale. Si invita inoltre la Commissione a garantire efficacemente il rispetto di tali obblighi da parte degli Stati membri, anche sospendendo i pagamenti dell'UE in caso di gravi carenze.

- Meccanismo di monitoraggio: si chiede l’istituzione di un meccanismo di controllo indipendente per garantire l'effettiva tutela dei diritti fondamentali e la segnalazione delle violazioni.

- Ulteriori garanzie: si raccomanda gli stati membri di porre in essere tutte le garanzie procedurali previste dalla direttiva accoglienza e procedure.